4. Il reclamo deve di conseguenza essere accolto e la ripartizione delle tassa e spese di giustizia, nonché delle ripetibili modificata, cosa che – per motivi di economia processuale – viene fatta da questa Camera senza retrocedere l’incarto al Pretore per una nuova decisione. Poiché il presente procedimento è stato aperto il 27 maggio 2008, la tassa e le spese di giustizia devono essere stabilite secondo la legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 (vLTG in vigore fino al 31 dicembre 2010) e ripartite giusta l’art. 148 cpv.