La ripartizione delle spese processuali fatta con la sentenza impugnata appare quindi errata, il Pretore neppure avendo indicato eventuali elementi di natura equitativa che avrebbero potuto indurlo a scostarsi da criteri meramente aritmetici nella ripartizione, che costituisce comunque il criterio principale per l’addebito degli oneri di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 13 e 14 ad art. 148). Visto quanto precede, la domanda del reclamante che postula una ripartizione degli oneri processuali in ragione di metà per parte, compensate le ripetibili, merita accoglimento. In effetti, il minor valore riconosciuto in sentenza ammonta a complessivi fr. 16'108.- (fr.