Ciò premesso, è ora da esaminare se il Pretore abbia correttamente applicato i criteri di ripartizione degli oneri processuali. 3. Giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). Con la decisione impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico degli attori per ¼ e del convenuto per ¾, condannando quest’ultimo al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili ridotte.