La parte convenuta tuttavia neppure sembra essersi avveduta del problema, tanto che nulla ha eccepito in proposito. Comunque sia, considerato che in questa sede la parte attrice ha convenuto con il reclamante che è da tener conto solo della parte di valore corrispondente alla quota di comproprietà, appare opportuno scostarsi dai valori posti alla base del giudizio impugnato, tanto più che la soccombenza relativa alla domanda di riparazione delle parti comuni non muta se la proporzione viene fatta tenendo conto dei valori complessivi della prestazione richiesta piuttosto che dei valori calcolati in base alle quote di comproprietà.