Come giustamente rilevato dal Pretore, trattandosi di pretesa indivisibile, essa ben poteva procedere da sola e chiedere la riparazione gratuita dei difetti alle parti comuni, senza il concorso degli altri comproprietari. Di principio non si può quindi rimproverare al Pretore di aver ecceduto nel proprio potere di apprezzamento per il fatto di aver tenuto conto dell’intero importo. In effetti, qualora CO 2 e CO 1 avessero chiesto, loro solamente, la riparazione delle parti comuni, non v’è dubbio che il valore di causa sarebbe stato di fr.