12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148). 2.1 L’art. 5 cpv. 1 CPC-TI stabilisce che se l’oggetto è valutabile in denaro il valore della causa è determinato dalla domanda. Con gli allegati introduttivi la parte attrice ha chiesto, tra l’altro, la riparazione dei difetti riscontrati alle parti comuni, il cui costo ha poi quantificato in poco più di fr. 90'000.- (conclusioni pag. 30). Come giustamente rilevato dal Pretore, trattandosi di pretesa indivisibile, essa ben poteva procedere da sola e chiedere la riparazione gratuita dei difetti alle parti comuni, senza il concorso degli altri comproprietari.