Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori nelle proprie osservazioni, il reclamo in esame, inoltrato il 23 novembre 2011, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile. Poiché la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese è parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG. 2. Parte convenuta, ammessa l’applicabilità del principio della soccombenza per l’attribuzione degli oneri processuali, contesta la determinazione del valore litigioso fatta dal Pretore.