L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo – ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) – da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori nelle proprie osservazioni, il reclamo in esame, inoltrato il 23 novembre 2011, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.