1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo – ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm.