L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, alla quale continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI, salvo che per le impugnazioni, retta dal sistema di impugnazione del CPC svizzero. La decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv.