8'050.- per le parti esclusive – e di conseguenza la tassa di giustizia e le spese andrebbero suddivise in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. G. Con osservazioni 12 dicembre 2011 CO 1 e CO 2 hanno chiesto in via principale di dichiarare inammissibile il reclamo, in via subordinata di respingerlo, confermando la soccombenza degli attori di ¼ e del convenuto di ¾, nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, rimettendosi per contro al giudizio di questa Camera per quanto riguarda la fissazione della tassa di giustizia. Considerato in diritto: