{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-81_2012-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110432&nX40_KEY=4711132&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "060440a056ba05ed13f2a187de477242"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2011.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:26", "Checksum": "642f7b7d8f309f780a766a17209bc00d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81\nRegesto:\nReclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili\n\n\n4. Il reclamo deve di conseguenza essere accolto e la ripartizione delle tassa e spese di giustizia, nonché delle ripetibili modificata, cosa che – per motivi di economia processuale – viene fatta da questa Camera senza retrocedere l’incarto al Pretore per una nuova decisione. Poiché il presente procedimento è stato aperto il 27 maggio 2008, la tassa e le spese di giustizia devono essere stabilite secondo la legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 (vLTG in vigore fino al 31 dicembre 2010) e ripartite giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC-TI. La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 vLTG). Giusta l’art. 17 vLTG per i valori litigiosi da fr. 20'001.- fino a fr. 50’000.- è prevista una tassa di giustizia da fr. 1'000.- a fr. 5'000.-. In concreto, tenuto conto del valore litigioso di fr. 32'092.-, della natura e della complessità del caso, la tassa di giustizia è fissata in fr. 3'000.- e le spese in fr. 1'500.- (quest’ultimo importo non contestato dalle parti né con il reclamo né con le osservazioni e comprensivo degli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257 di fr. 3'144.20, diviso per le quattro cause OA.2008.106/107/108/109).\n5. Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone anch’essa che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Essa prevede per decisioni su reclamo del Tribunale d’appello una tassa di giustizia fissata tra fr. 100.- e 10'000.- (art. 14 LTG).\nNel caso concreto le spese processuali per questa decisione sono fissate fr. 250.- e poste interamente a carico degli attori, interamente soccombenti. Al reclamante è assegnata un’indennità per ripetibili secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 23 novembre 2011 di RE 1 è accolto.\n§ Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 24 ottobre 2011 è riformato come segue:\n“La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 6'000.- (compresi gli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257), con saldo da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili”.\n2. Le spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico di CO 1 e CO 2 in solido, i quali rifonderanno altresì al reclamante RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione (unitamente alle osservazioni 12 dicembre 2011 al reclamante):\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}