{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-81_2012-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110432&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "060440a056ba05ed13f2a187de477242"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:44", "Checksum": "9f9ebd899307e5c7c7c6769fa5e905ba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81\nRegesto:\nReclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili\n\n\nCon gli allegati introduttivi la parte attrice ha chiesto, tra l’altro, la riparazione dei difetti riscontrati alle parti comuni, il cui costo ha poi quantificato in poco più di fr. 90'000.- (conclusioni pag. 30). Come giustamente rilevato dal Pretore, trattandosi di pretesa indivisibile, essa ben poteva procedere da sola e chiedere la riparazione gratuita dei difetti alle parti comuni, senza il concorso degli altri comproprietari. Di principio non si può quindi rimproverare al Pretore di aver ecceduto nel proprio potere di apprezzamento per il fatto di aver tenuto conto dell’intero importo. In effetti, qualora CO 2 e CO 1 avessero chiesto, loro solamente, la riparazione delle parti comuni, non v’è dubbio che il valore di causa sarebbe stato di fr. 90'000.-. Il problema deriva in realtà dal fatto che tutti i proprietari delle quote di PPP hanno inoltrato una causa separata e indipendente da quella degli altri comproprietari, chiedendo ciascuno l’intera e identica prestazione. L’ammissibilità di questo modo di procedere è perlomeno discutibile, e attribuire, come fatto nella situazione concreta, quattro volte la medesima pretesa per intero a quattro parti differenti senza nemmeno affrontare il problema della solidarietà è soluzione invero singolare. La parte convenuta tuttavia neppure sembra essersi avveduta del problema, tanto che nulla ha eccepito in proposito. Comunque sia, considerato che in questa sede la parte attrice ha convenuto con il reclamante che è da tener conto solo della parte di valore corrispondente alla quota di comproprietà, appare opportuno scostarsi dai valori posti alla base del giudizio impugnato, tanto più che la soccombenza relativa alla domanda di riparazione delle parti comuni non muta se la proporzione viene fatta tenendo conto dei valori complessivi della prestazione richiesta piuttosto che dei valori calcolati in base alle quote di comproprietà. Tenuto conto che a fronte della richiesta di eseguire lavori del costo complessivo di circa fr. 90'000.-, il Pretore ne ha riconosciuti per fr. 33'700.-, parte attrice risulta vittoriosa per poco più di 1/3, proporzione che non muta se si tien conto di tali importi limitatamente alla quota di comproprietà di 179/743 di pertinenza degli attori.\n2.2 Ha invece ragione il reclamante allorquando rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto nella determinazione del valore litigioso anche delle domande relative alle parti in uso esclusivo. In effetti, la parte attrice ha chiesto la condanna di controparte all’esecuzione di riparazioni alle parti dell’immobile in suo uso esclusivo, domande di cui va tenuto conto perché anch’esse concorrono a determinare il valore di causa. In concreto, i qui attori hanno chiesto interventi alle parti loro riservate per complessivi fr. 10'314.- (conclusioni, pag. 29 e 30) e in sentenza è stata ordinata l’esecuzione di siffatti lavori per un costo complessivo di fr. 8’050.-.\nCiò premesso, è ora da esaminare se il Pretore abbia correttamente applicato i criteri di ripartizione degli oneri processuali.\n3. Giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2).\nCon la decisione impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico degli attori per ¼ e del convenuto per ¾, condannando quest’ultimo al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il primo giudice ha assunto quale valore di causa l’importo di fr. 90'000.-, e ha riconosciuto per lavori alle parti comuni complessivamente fr. 33'700.-, importo pari a circa 1/3 di quanto richiesto. Se non che, tenendo conto unicamente di questi importi, ne risulterebbe una soccombenza della parte attrice pari a 2/3 e del convenuto di 1/3 soltanto. Neppure tenendo conto anche dei costi di riparazione alle parti in uso riservato (riconosciuti fr. 8'050.- a fronte di una richiesta di fr. 10'314.-) è possibile ritenere una maggiore soccombenza della parte convenuta. La ripartizione delle spese processuali fatta con la sentenza impugnata appare quindi errata, il Pretore neppure avendo indicato eventuali elementi di natura equitativa che avrebbero potuto indurlo a scostarsi da criteri meramente aritmetici nella ripartizione, che costituisce comunque il criterio principale per l’addebito degli oneri di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 13 e 14 ad art. 148).\nVisto quanto precede, la domanda del reclamante che postula una ripartizione degli oneri processuali in ragione di metà per parte, compensate le ripetibili, merita accoglimento. In effetti, il minor valore riconosciuto in sentenza ammonta a complessivi fr. 16'108.- (fr. 8'058.-, pari a 179/743 per le parti comuni + fr. 8'050.- per la parte esclusiva), a fronte di pretese di complessivi fr. 32'092.-, sicché la parte attrice si è vista in definitiva riconoscere circa la metà delle proprie pretese. Questa ripartizione appare appropriata a maggior ragione qualora si volesse tener conto anche delle richieste che la parte attrice ha abbandonato in corso di causa – comportamento che costituisce desistenza – di cui pure sarebbe da tener conto nel calcolo della soccombenza. Non vi è invece poi ragione di seguire i resistenti laddove essi sostengono che la soccombenza andrebbe calcolata in base al numero dei lavori di cui è stata chiesta l’esecuzione, piuttosto che del loro costo."}