{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-81_2012-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110432&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "060440a056ba05ed13f2a187de477242"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:44", "Checksum": "9f9ebd899307e5c7c7c6769fa5e905ba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81\nRegesto:\nReclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili\n\n\nF. Con reclamo 23 novembre 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone la modifica in punto agli oneri processuali, nel senso di porre la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 6'000.- (compresi gli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257 di fr. 3'144.20) a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Il reclamante, rilevato che il Pretore ha emesso quattro sentenze separate nei quattro incarti OA.2008.106/107/108/109, rimprovera al primo giudice di aver determinato il valore litigioso in fr. 90'000.- – corrispondente al minor valore complessivo delle parti comuni – per ciascuna causa invece di calcolare il valore litigioso in proporzione alle quote millesimali dell’unità PPP. A dire del reclamante, il valore litigioso – calcolato in proporzione alla quota millesimale di 179/1000 – ammonta nella presente procedura a soli fr. 32'000.-. Le pretese attoree sono quindi state in realtà riconosciute per poco più della metà – fr. 8'118.80 per le parti comuni, corrispondenti a 179/743 di fr. 33'700.-, e fr. 8'050.- per le parti esclusive – e di conseguenza la tassa di giustizia e le spese andrebbero suddivise in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.\nG. Con osservazioni 12 dicembre 2011 CO 1 e CO 2 hanno chiesto in via principale di dichiarare inammissibile il reclamo, in via subordinata di respingerlo, confermando la soccombenza degli attori di ¼ e del convenuto di ¾, nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, rimettendosi per contro al giudizio di questa Camera per quanto riguarda la fissazione della tassa di giustizia.\nConsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 27 maggio 2008, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, alla quale continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI, salvo che per le impugnazioni, retta dal sistema di impugnazione del CPC svizzero.\nLa decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo – ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447) – da proporre nel medesimo termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC).\nContrariamente a quanto sostenuto dagli attori nelle proprie osservazioni, il reclamo in esame, inoltrato il 23 novembre 2011, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.\nPoiché la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese è parte della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.\n2. Parte convenuta, ammessa l’applicabilità del principio della soccombenza per l’attribuzione degli oneri processuali, contesta la determinazione del valore litigioso fatta dal Pretore. Trattasi quindi anzitutto di verificare se il primo giudice abbia stabilito correttamente il valore di causa e determinato correttamente la soccombenza, ritenuto che, comunque, per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).\n2.1 L’art. 5 cpv. 1 CPC-TI stabilisce che se l’oggetto è valutabile in denaro il valore della causa è determinato dalla domanda."}