{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-81_2012-01-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110432&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "060440a056ba05ed13f2a187de477242"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:44", "Checksum": "9f9ebd899307e5c7c7c6769fa5e905ba", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 23.01.2012 13.2011.81\nRegesto:\nReclamo contro decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e assegna le ripetili\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.109 (azione di garanzia per difetti, riparazione gratuita dell’opera) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 maggio 2008 da\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nRitenuto\nin fatto: A. Con atto notarile 24 giugno 2005 CO 1 e CO 2 hanno acquistato la PPP n. __________01 (quota 179/1000 con diritto esclusivo sull’appartamento n. __________) del fondo base part. n. __________ RFD di __________ (doc. BA), fondo che si articola in due edifici. Il primo di 257/1000 (PPP n. __________05 e __________06) escluso dalla presente vertenza, il secondo di 743/1000 comprensivo di quattro appartamenti da edificare e qui oggetto di causa (PPP n. __________01, __________02, __________03 e __________04). In medesima data, CO 1 e CO 2, parallelamente agli altri comproprietari __________ e __________ C__________ (PPP n. __________02), __________ R__________ e __________ B__________ (PPP n. __________04), __________ e __________ L__________ (PPP n. __________03), in qualità di committenti, e il comproprietario RE 1 in qualità di appaltatore, hanno concluso ciascuno un contratto d’appalto per la costruzione del rispettivo appartamento in PPP sulla surriferita particella.\nAl momento della consegna degli appartamenti, avvenuta nel giugno 2006, lo stabile non era ancora ultimato. I committenti hanno segnalato a più riprese all’appaltatore varie imperfezioni e numerosi difetti, sull’eliminazione dei quali le parti coinvolte non sono riuscite ad accordarsi.\nB. Con petizione 27 maggio 2008 CO 1 e CO 2 hanno chiesto in via principale la condanna di RE 1 ad eseguire, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, i lavori di riparazione gratuita di tutti i difetti segnalati e non ancora riparati, concernenti sia le parti comuni dello stabile (mappale n. __________ RFD di __________), sia la quota assegnata loro con diritto esclusivo (foglio PPP n. __________01). Hanno pure postulato, in caso di disobbedienza, l’eliminazione dei difetti per il tramite di un terzo a spese e rischio del convenuto chiedendo poi, in via subordinata, la condanna di quest’ultimo al pagamento di un importo da quantificare dal perito a titolo di minor valore della loro quota. Infine hanno esatto dal convenuto la consegna di tutti i piani esecutivi relativi all’edificazione dello stabile di cui trattasi.\nCon petizioni di medesima data, anche gli altri comproprietari (R__________/B__________ inc. OA.2008.106, coniugi C__________ inc. OA.2008.107 e coniugi L__________ inc. OA.2008.108) hanno formulato con atti separati sostanzialmente le medesime domande di condanna nei confronti di RE 1, l’unica differenza essendo relativa alla riparazione dei difetti della rispettiva quota in diritto esclusivo.\nC. Con risposta 16 ottobre 2008 RE 1 ha chiesto l’integrale reiezione delle domande attoree, contestando l’esistenza degli asseriti difetti sia delle parti comuni sia delle parti esclusive, e negando qualsivoglia responsabilità.\nD. In corso di causa, gli attori hanno presentato diverse istanze di completazione e mutazione dell’azione alfine di completare le proprie allegazioni ed integrare le domande di causa alla luce di nuovi difetti manifestatisi, istanze che il Pretore ha accolto con decisioni 5 marzo 2009, 13 ottobre 2009 e 26 gennaio 2011. In particolare, con decreto 13 ottobre 2009 il Pretore ha accolto l’istanza di restituzione e di mutazione dell’azione 7 settembre 2009 con la quale gli attori hanno chiesto di acquisire agli atti anche l’incarto DI.2009.257 (prova a futura memoria) e di modificare il punto 5 delle domande di tutte le petizioni come segue: “Protestate spese e ripetibili, comprese quelle della perizia a futura memoria (inc. DI.2009.257 di questa Pretura)”.\nTerminata l’istruttoria, con le conclusioni scritte, alla luce dei referti peritali, gli attori hanno ridotto l’elenco dei difetti e il valore delle proprie pretese. Il convenuto ha dal canto suo acconsentito all’eliminazione di determinati difetti, postulando poi la ripartizione delle spese giudiziarie in ragione di ½ ciascuno tra lui e i committenti.\nE. Con sentenza 24 ottobre 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a provvedere a sue spese e secondo le indicazioni peritali alla riparazione dei difetti. Ha poi posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 6'000.- (compresi gli oneri della procedura di prova a futura memoria inc. DI.2009.257 di fr. 3'144.20) a carico della parte attrice in ragione di ¼ e del convenuto in ragione di ¾, condannando quest’ultimo a rifondere alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili ridotte."}