Non è invece applicabile l’art. 260 LEF, norma che prevede la possibilità per i creditori di chiedere la cessione di un credito al quale la massa ha rinunciato. In quest’evenienza il creditore fa infatti valere pretese della massa relative ai crediti iscritti in graduatoria per proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa. La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo, ritenuto che un’eventuale eccedenza è da versare alla massa (art. 260 cpv. 2 LEF). Situazione quest’ultima questa ben diversa rispetto a quella del caso in oggetto.