2 LEF, per il quale durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento. L’acquisto del credito ai pubblici incanti è di conseguenza avvenuto in applicazione degli art. 257 e 258 LEF, e trattasi quindi di acquisto dell’oggetto litigioso a titolo di successione particolare, alla quale sono applicabili gli art. 103 e 110 CPC-TI. Non è invece applicabile l’art. 260 LEF, norma che prevede la possibilità per i creditori di chiedere la cessione di un credito al quale la massa ha rinunciato.