, 2011, art. 319, pag. 1407). Nel caso concreto va rilevato che le reclamanti neppure adducono il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di tale presupposto, il reclamo è quindi inammissibile. 4. Abbondanzialmente si osserva che, comunque, anche nel merito il reclamo appare infondato. La liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi. RE 2, che vantava un credito nei confronti della fallita, ha quindi chiesto di proseguire l’esecuzione, facoltà questa prevista dall’art. 230 cpv. 2 LEF, per il quale durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.