Per l’art. 320 CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è comunque ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il reclamante deve quindi rendere perlomeno verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, e deve in tal senso produrre un certo sforzo allegatorio, non potendosi limitare a proclami generali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).