Il CPC regola la sostituzione di parte in modo differente rispetto al CPC-TI. È comunque da ritenere che la decisione in merito alla sostituzione di parte sia una decisione ordinatoria processuale. La medesima è quindi impugnabile con reclamo (art. 319 lett. b CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata essendo stata intimata il 26 ottobre 2011, il reclamo, rimesso alla posta il 7 novembre 2011 è tempestivo, tenuto conto che il 6 novembre, ultimo giorno del termine, cadeva di domenica. 3. Per l’art. 320 CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett.