L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, alla quale continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI, salvo che per le impugnazioni che sono invece rette dal sistema di impugnazione del CPC svizzero. 2. È qui anzitutto da esaminare, in applicazione del CPC, quale sia il rimedio esperibile contro la decisione impugnata, determinante per stabilire il termine di impugnazione, la competenza e il potere di cognizione dell’autorità ricorsuale. Il CPC regola la sostituzione di parte in modo differente rispetto al CPC-TI.