Considerato in diritto: 1. L’art. 404 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 7 maggio 2007, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC). L’art. 405 cpv.