Il 31 agosto seguente ha quindi chiesto il proseguimento dell’esecuzione. L’ufficio esecuzioni e fallimenti competente ha proceduto al pignoramento, tra altri, del credito di fr. 80'516.- oltre accessori vantato dalla fallita nei confronti di CO 1. Il predetto credito, posto all’incanto, è stato aggiudicato a RE 2, la quale lo ha in seguito ceduto a RE 1. B. Con istanza 20 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto di poter subingredire a RE 3 quale attrice nella causa in essere contro CO 1, in via subordinata di ammettere il subingresso di RE 2. CO 1 si è opposto alla richiesta e con decreto 26 ottobre 2011 il Pretore ha deciso che la causa continuava fra RE 3 e CO 1.