{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-79_2012-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110427&nX40_KEY=4921789&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c6a736a32f00ed4d9d11f88710ad36a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.02.2012 13.2011.79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione di reiezine della domanda di ammissione quale parte attrice in luogo della società fallita in liquidazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:47:24", "Checksum": "b65be58948cf5739e426c68b026286c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.02.2012 13.2011.79\nRegesto:\nReclamo contro la decisione di reiezine della domanda di ammissione quale parte attrice in luogo della società fallita in liquidazione\n\n\nNon è invece applicabile l’art. 260 LEF, norma che prevede la possibilità per i creditori di chiedere la cessione di un credito al quale la massa ha rinunciato. In quest’evenienza il creditore fa infatti valere pretese della massa relative ai crediti iscritti in graduatoria per proprio conto, rischio e pericolo, ma in nome della massa. La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo, ritenuto che un’eventuale eccedenza è da versare alla massa (art. 260 cpv. 2 LEF). Situazione quest’ultima questa ben diversa rispetto a quella del caso in oggetto.\nPer i motivi che precedono, il reclamo avrebbe comunque dovuto essere respinto, senza che sia qui necessario esaminare se e in che misura le reclamanti siano legittimate a interporre il gravame.\nLe spese processuali sono poste a carico delle reclamanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato preventivamente intimato.\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 7 novembre 2011 di RE 1, RE 2 e RE 3 è inammissibile.\n2. Le spese processuali in fr. 400.- sono poste a carico delle reclamanti in solido.\n3. Intimazione (unitamente al reclamo 7 novembre 2011 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}