ricerca Track & Trace), sicché nulla si può rimproverare al primo giudice per aver ritenuto tardiva la richiesta di rinvio; che si prescinde tuttavia dal caricare le spese processuali alla reclamante perché, stante la pronuncia del fallimento, le stesse sarebbero di difficile incasso; che il reclamo non essendo stato intimato a controparte per osservazioni, non si assegnano ripetibili; per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 25 ottobre 2011 di RE 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Intimazione (unitamente al reclamo 8 agosto 2011 alla controparte):