che, a prescindere dalla questione a sapere se i pretesi impegni del legale e dei suoi collaboratori siano stati resi verosimili, si rileva, infatti, come la citazione per l’udienza, spedita il 23 settembre 2011, dopo due ordini di rispedizione è per finire stata consegnata all’interessata il 1° ottobre 2011 allo sportello dell’ufficio postale di Losanna (cfr. ricerca Track & Trace), sicché nulla si può rimproverare al primo giudice per aver ritenuto tardiva la richiesta di rinvio; che si prescinde tuttavia dal caricare le spese processuali alla reclamante perché, stante la pronuncia del fallimento, le stesse sarebbero di difficile incasso;