che, il reclamo non avendo effetto sospensivo e lo stesso non essendo stato concesso dal presidente di questa Camera, il Pretore ha tenuto l’udienza il 26 ottobre 2011, alla quale è comparsa solo la parte istante, e con decisione 4 novembre 2011 ha pronunciato il fallimento della RE 1, decisione impugnata con reclamo 8 novembre 2011 alla Camera di esecuzione e fallimenti; che, l’udienza essendo stata tenuta e essendo stata impugnata la decisione di merito, il presente reclamo diviene privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 242 CPC);