art. 149 n. 10-11); che nel caso concreto il reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione del termine di grazia è quindi inammissibile, la decisione del giudice di prime cure essendo definitiva, ciò che il Pretore ha chiaramente indicato nei considerandi; che si deve dunque concludere che il reclamo contro entrambe le decisioni pretorili dell’11 ottobre 2011 è irricevibile; che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;