2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621); che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);