che a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm.