che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame contro la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI; che nella misura in cui il reclamo verte sulla decisione di reiezione dell’istanza di restituzione in intero del termine di grazia, si osserva quanto segue: