che per quanto concerne l’ammissibilità del reclamo contro la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011, si rileva che la decisione 11 ottobre 2011 del Pretore è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.