2.3.2); che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero; che nel caso concreto occorre esaminare l’ammissibilità del reclamo distinguendo tra le due decisioni impugnate, ossia la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 e la reiezione dell’istanza di restituzione del termine di grazia;