che con decisione 11 ottobre 2011 il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, inoltrate da RE 1 in data 5 luglio 2011, rilevando che il convenuto sarebbe stato al corrente da quasi un anno che gli era stato assegnato il termine per l’inoltro della risposta e che avrebbe quindi dovuto rivolgersi tempestivamente a un nuovo legale, perlomeno nel momento in cui gli è stato impartito il termine di grazia;