che con atto 5 luglio 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011 e la restituzione in intero del termine di grazia per presentare la risposta di causa, asserendo di essere incapace di agire con atti propri, di quindi necessitare di un nuovo patrocinatore e rimproverando al Pretore di non essersi posto il quesito a sapere se egli fosse in grado di difendersi da solo; che con osservazioni 23 agosto 2011 CO 1 si è opposto alla richiesta del convenuto, avendo quest’ultimo avuto abbastanza tempo per munirsi di un nuovo legale prima di lasciar trascorrere il termine di grazia;