che con lettera 27 maggio 2011 il convenuto ha chiesto di prorogare il termine di ulteriori 10 giorni; che con ordinanza 30 maggio 2011 il Pretore ha respinto l’istanza di proroga formulata dal convenuto, il termine di grazia essendo un termine di legge improrogabile; che con successiva ordinanza 20 giugno 2011 il Pretore ha citato la sola parte attrice all’udienza preliminare e entrambe le parti al dibattimento finale il giorno 13 luglio 2011;