{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-75_2011-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110437&nX40_KEY=4921787&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d0037f46d5f1d37f06cf0a24e7ba0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.12.2011 13.2011.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:34", "Checksum": "144384261a36b72f166d187f9e88a8f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.12.2011 13.2011.75\nRegesto:\nReclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia\n\n\nche per quanto concerne l’ammissibilità del reclamo contro la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011, si rileva che la decisione 11 ottobre 2011 del Pretore è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 12 ottobre 2011, sicché, ritenuto che il 22 ottobre cadeva di sabato, il gravame qui in esame, datato 24 ottobre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile;\nche il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, nel caso in rassegna, il reclamante non ha neppure addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame contro la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;\nche nella misura in cui il reclamo verte sulla decisione di reiezione dell’istanza di restituzione in intero del termine di grazia, si osserva quanto segue:\nche a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621);\nche se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);\nche, di conseguenza, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contumaciale passata in giudicato, sicché il Pretore può in questi casi annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima dell’inosservanza (Trezzini, op. cit., art. 148, pag. 621; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n. 15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 148 n. 43-44);\nche, per l’art. 149 CPC, il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie;\nche la definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11);\nche nel caso concreto il reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione del termine di grazia è quindi inammissibile, la decisione del giudice di prime cure essendo definitiva, ciò che il Pretore ha chiaramente indicato nei considerandi;\nche si deve dunque concludere che il reclamo contro entrambe le decisioni pretorili dell’11 ottobre 2011 è irricevibile;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnati fr. 200.- a titolo di ripetibili calcolate secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 24 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante che verserà altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione (unitamente al reclamo 24 ottobre 2011 alla controparte):\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3\nPer la terza Camera civile del Tribunale d'appello"}