{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-75_2011-12-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110437&nX40_KEY=4921787&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d0037f46d5f1d37f06cf0a24e7ba0c3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.75"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.12.2011 13.2011.75"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:34", "Checksum": "144384261a36b72f166d187f9e88a8f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 09.12.2011 13.2011.75\nRegesto:\nReclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.419 (azione di disconoscimento del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9 giugno 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 24 ottobre 2011 contro la decisione 11 ottobre 2011 con cui il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, entrambe presentate con atto 5 luglio 2011;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 9 giugno 2010 CO 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 40'000.- fatto valere da RE 1 nei suoi confronti e di confermare l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________;\nche con ordinanza 11 giugno 2010 il Pretore ha assegnato al convenuto, allora patrocinato dall’avv. __________, un termine di 30 giorni per inoltrare la risposta;\nche con lettera 12 aprile 2011 l’avv. __________ ha comunicato di non più rappresentare il convenuto;\nche con ordinanza 18 maggio 2011 il Pretore ha assegnato a RE 1 un ultimo termine di 10 giorni (termine di grazia) per presentare l’allegato di risposta, avvertendolo che in caso di omissione non sarà più ammesso a contestare i fatti di petizione;\nche con lettera 27 maggio 2011 il convenuto ha chiesto di prorogare il termine di ulteriori 10 giorni;\nche con ordinanza 30 maggio 2011 il Pretore ha respinto l’istanza di proroga formulata dal convenuto, il termine di grazia essendo un termine di legge improrogabile;\nche con successiva ordinanza 20 giugno 2011 il Pretore ha citato la sola parte attrice all’udienza preliminare e entrambe le parti al dibattimento finale il giorno 13 luglio 2011;\nche con atto 5 luglio 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011 e la restituzione in intero del termine di grazia per presentare la risposta di causa, asserendo di essere incapace di agire con atti propri, di quindi necessitare di un nuovo patrocinatore e rimproverando al Pretore di non essersi posto il quesito a sapere se egli fosse in grado di difendersi da solo;\nche con osservazioni 23 agosto 2011 CO 1 si è opposto alla richiesta del convenuto, avendo quest’ultimo avuto abbastanza tempo per munirsi di un nuovo legale prima di lasciar trascorrere il termine di grazia;\nche con decisione 11 ottobre 2011 il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, inoltrate da RE 1 in data 5 luglio 2011, rilevando che il convenuto sarebbe stato al corrente da quasi un anno che gli era stato assegnato il termine per l’inoltro della risposta e che avrebbe quindi dovuto rivolgersi tempestivamente a un nuovo legale, perlomeno nel momento in cui gli è stato impartito il termine di grazia;\nche con reclamo 24 ottobre 2011 il convenuto si aggrava contro il predetto decreto, chiedendone la riforma nel senso di ammettere le domande 5 luglio 2011, quindi di annullare il termine di grazia per la risposta assegnato il 18 maggio 2011 e la citazione all’udienza preliminare e al dibattimento finale del 20 giugno 2011, ribadendo di non essere stato in grado di difendersi da solo e sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto assegnarli un termine per munirsi di un avvocato prima di impartirgli il termine di grazia;\nche con osservazioni 21 novembre 2011 CO 1 ha domandato in via principale di dichiarare il reclamo irricevibile e in via subordinata di respingerlo integralmente, il reclamante essendo stato ampiamente cosciente della necessità di far capo a un nuovo legale;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 9 giugno 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche nel caso concreto occorre esaminare l’ammissibilità del reclamo distinguendo tra le due decisioni impugnate, ossia la reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 e la reiezione dell’istanza di restituzione del termine di grazia;"}