che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni; che la domanda di divorzio unilaterale, sulla quale si innesta l’istanza di provvedimenti cautelari di cui trattasi, è stata introdotta il 7 luglio 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011; che sia l’ordinanza sulle prove 7 ottobre 2011 sia la citazione 14 ottobre 2011 sono delle disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.