in fatto e diritto: che con istanza di provvedimenti cautelari 29 luglio 2011, inoltrata nell’ambito della procedura di divorzio dalla moglie CO 1, RE 1 ha chiesto in via principale di stabilire che tra i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo alimentare dal 1° luglio 2011; che all’udienza di discussione 4 ottobre 2011 CO 1 si è opposta alla richiesta dell’istante, chiedendone la integrale reiezione; che nell’ambito di tale udienza l’istante ha richiamato dalla Pretura di Locarno-Città gli incarti DM.2011.36, SO.2011.522 e DI.2010.48, dal Tribunale d’appello l’incarto n. 11.2011.45 e dal Tribunale federale l’incarto CA_466/2011/GRS/zeh;