{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-71_2011-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109625&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "94a73830223a21afc3097825248fe392"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2011 13.2011.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro disposizioni ordinatorie processuali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:03:44", "Checksum": "6334211fa63e130f629172cc72d44f5b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2011 13.2011.71\nRegesto:\nReclamo contro disposizioni ordinatorie processuali\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.21 (azione di provvedimenti cautelari in procedura di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 29 luglio 2011 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sulle ordinanze 7 ottobre 2011 con la quale il Pretore ha ammesso il richiamo degli incarti DM.2011.36 e SO.2011.522 della Pretura di Locarno-Città, respingendo per contro gli ulteriori richiami richiesti e 14 ottobre 2011 con la quale il Pretore ha citato le parti al dibattimento finale;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con istanza di provvedimenti cautelari 29 luglio 2011, inoltrata nell’ambito della procedura di divorzio dalla moglie CO 1, RE 1 ha chiesto in via principale di stabilire che tra i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo alimentare dal 1° luglio 2011;\nche all’udienza di discussione 4 ottobre 2011 CO 1 si è opposta alla richiesta dell’istante, chiedendone la integrale reiezione;\nche nell’ambito di tale udienza l’istante ha richiamato dalla Pretura di Locarno-Città gli incarti DM.2011.36, SO.2011.522 e DI.2010.48, dal Tribunale d’appello l’incarto n. 11.2011.45 e dal Tribunale federale l’incarto CA_466/2011/GRS/zeh;\nche con decisione 7 ottobre 2011 il Pretore ha ammesso il richiamo degli incarti DM.2011.36 e SO.2011.522 dalla Pretura di Locarno-Città, respingendo per contro gli ulteriori richiami, e ha fissato alle parti un termine di 10 giorni per comunicare se desiderano essere convocate al dibattimento finale o se vi rinunciano postulando l’assegnazione di un termine per l’inoltro delle conclusioni scritte;\nche con lettera 13 ottobre 2011 la convenuta ha chiesto al Pretore di fissare il dibattimento finale;\nche con citazione 14 ottobre 2011 il Pretore ha convocato le parti per il 6 dicembre 2011 per procedere alle arringhe finali;\nche con reclamo 17 ottobre 2011 RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 7 ottobre 2011 e la citazione 14 ottobre 2011, chiedendone la riforma nel senso di ammettere il richiamo dalla Pretura di Locarno-Città dell’inc. n. DI.2010.48, di non dichiarare terminata la fase di assunzione delle prove e di fissare un ulteriore dibattimento finale dopo l’assunzione di tale incarto;\nche il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;\nche la domanda di divorzio unilaterale, sulla quale si innesta l’istanza di provvedimenti cautelari di cui trattasi, è stata introdotta il 7 luglio 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011;\nche sia l’ordinanza sulle prove 7 ottobre 2011 sia la citazione 14 ottobre 2011 sono delle disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso concreto l’ordinanza sulle prove è pervenuta alla legale dell’istante il 10 ottobre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 17 ottobre 2011, è tempestivo, e da questo punto di vista ricevibile;\nche, anche nella misura in cui è diretto contro la citazione 14 ottobre 2011 il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista ricevibile;\nche trattandosi di due diverse decisioni, il reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due gravami distinti;\nche si prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti;\nche, nei casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche, nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la sentenza pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 17 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.\n2. Le spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili."}