che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente; che avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnati fr. 200.- a titolo di ripetibili; Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 10 ottobre 2011 di RE 1 è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante RE 1, restano a suo carico, che verserà altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.