che la tesi del reclamante secondo cui il pregiudizio consisterebbe poi nella maggiore difficoltà di recuperare le spese giudiziarie, la controparte essendo persona giuridica più soggetta al fallimento rispetto a una persona fisica, manca poi già di primo acchito di fondamento e pertinenza, visto che il reclamante neppure sostiene né tantomeno rende verosimile che la controparte abbia problemi finanziari o che si trovi sull’orlo del fallimento; che si deve dunque concludere che il reclamante non ha reso verosimile che l’ordinanza impugnata gli crea un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;