che gli argomenti del reclamante non sono sufficienti per presumere che nel caso in rassegna sia dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile atto a revocare e modificare l’ordinanza impugnata, visto che la decisione del Pretore di negare l’allestimento della terza perizia richiesta dal convenuto non genera il rischio di un pregiudizio, in particolare non provoca una dilatazione dei tempi di causa né un aumento dei costi peritali (pregiudizi di fatto), bensì – al contrario – cerca di rispettare il principio di celerità previsto dal CPC, rifiutando una perizia che secondo l’apprezzamento del giudice di prime cure non serve a comprovare i fatti oggetto della vertenza;