che con osservazioni 8 novembre 2011 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma dell’ordinanza sulle prove 28 settembre 2011 con particolare riferimento alla perizia sugli onorari in merito al progetto “P__________ __________”; che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi; che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;