che con reclamo 10 ottobre 2011 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento in quanto il Pretore avrebbe accertato arbitrariamente i fatti e applicato erroneamente il diritto, argomentando che non tutte le pretese poste in compensazione si fonderebbero sulla teoria della trasparenza, bensì sul comportamento (culpa in contraendo) direttamente assunto da CO 1, ragione per cui andrebbe ammessa anche la terza perizia da lui richiesta per definire il valore e il suo onorario nell’ambito del progetto “P__________ __________”;