{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-69_2012-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110411&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56e8f1fc9fd8ec21581205a14d2403bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino 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processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche in altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo e non devono poter essere recuperate (“nachgeholt”) né modificate mediante la decisione di merito;\nche la rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento;\nche, per quanto concerne la prova di verosimiglianza in merito al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, il reclamante deve produrre un certo sforzo allegatorio e non può limitarsi a proclami o principi generali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche nel caso concreto – l’impugnabilità della decisione di cui trattasi non essendo espressamente prevista nel CPC – il reclamante doveva dunque rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;\nche, a dire del reclamante, il pregiudizio difficilmente riparabile nella presente fattispecie consiste nel dover rimandare l’allestimento della perizia volta a definire il valore e il suo onorario nell’ambito del progetto “P__________ __________” in seconda istanza al momento dell’appello nel merito, con conseguente dilatazione dei tempi di causa, aumento dei costi peritali e maggiore difficoltà di recuperare le spese giudiziarie anticipate, considerato che la controparte è una persona giuridica, più soggetta al fallimento rispetto ad una persona fisica;\nche gli argomenti del reclamante non sono sufficienti per presumere che nel caso in rassegna sia dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile atto a revocare e modificare l’ordinanza impugnata, visto che la decisione del Pretore di negare l’allestimento della terza perizia richiesta dal convenuto non genera il rischio di un pregiudizio, in particolare non provoca una dilatazione dei tempi di causa né un aumento dei costi peritali (pregiudizi di fatto), bensì – al contrario – cerca di rispettare il principio di celerità previsto dal CPC, rifiutando una perizia che secondo l’apprezzamento del giudice di prime cure non serve a comprovare i fatti oggetto della vertenza;\nche – come visto sopra – il pregiudizio deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante nella procedura, ciò che non è il caso nella presente fattispecie e che il reclamante neppure sostiene;\nche se l’autorità di seconda istanza dovesse entrare nel merito di ogni reclamo in cui viene fatto valere un interesse economico, si verrebbe meno allo scopo perseguito dal nuovo CPC e in particolare dalla restrizione dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC di snellire e non ritardare inutilmente il corso del processo (principio di celerità) con presunti pregiudizi che in realtà non pregiudicano la posizione complessiva del reclamante nella procedura;\nche ad ogni modo, se anche si volesse seguire la tesi del reclamante, va rilevato che una dilatazione dei tempi di causa e un aumento dei costi peritali sarebbero comunque anche dati qualora il Pretore avesse ammesso la prova peritale richiesta, trattandosi evidentemente di progetti differenti che avrebbero dovuto essere trattati in modo distinto dal perito giudiziario;\nche la tesi del reclamante secondo cui il pregiudizio consisterebbe poi nella maggiore difficoltà di recuperare le spese giudiziarie, la controparte essendo persona giuridica più soggetta al fallimento rispetto a una persona fisica, manca poi già di primo acchito di fondamento e pertinenza, visto che il reclamante neppure sostiene né tantomeno rende verosimile che la controparte abbia problemi finanziari o che si trovi sull’orlo del fallimento;\nche si deve dunque concludere che il reclamante non ha reso verosimile che l’ordinanza impugnata gli crea un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;\nche di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza del modo di procedere del Pretore;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;\nche avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnati fr. 200.- a titolo di ripetibili;\nPer i quali motivi"}