{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-69_2012-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110411&nX40_KEY=4921781&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56e8f1fc9fd8ec21581205a14d2403bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:04:48", "Checksum": "2246220b727bf9fdc6ffc5e5041f1e41", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.69\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.306 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 29 aprile 2010 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 10 ottobre 2011 di parte convenuta contro l’ordinanza sulle prove 28 settembre 2011 con cui il Pretore ha negato l’assunzione di una perizia richiesta dal convenuto, volta a definire il valore dell’attività di progettazione di una palazzina PPP (progetto “P__________ __________”);\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 29 aprile 2010 CO 1 ha chiesto la condanna dell’architetto RE 1 al pagamento di fr. 149'400.-, corrispondenti a diversi acconti versati per la progettazione, la domanda di costruzione e la direzione lavori per la realizzazione di un Garni al mappale n. __________ RFD di __________ (doc. G-N), nonché alla fattura dello studio di ingegneria __________ (doc. O);\nche con risposta 2 settembre 2010 il convenuto si è opposto alla richiesta attorea, chiedendone la integrale reiezione e ponendo in compensazione a titolo subordinato diverse asserite pretese per prestazioni da lui effettuate;\nche con replica 4 ottobre 2010 l’attrice ha confermato la propria pretesa in via principale, formulando in via subordinata, nell’ipotesi in cui le pretese poste in compensazione dal convenuto rientrassero nell’oggetto della vertenza, una pretesa supplementare di fr. 249'964.15, chiedendo quindi la condanna del convenuto al versamento di complessivi fr. 399'364.15;\nche con duplica 4 novembre 2010 il convenuto ha ribadito la propria posizione sia per la domanda principale che per quella subordinata;\nche in occasione dell’udienza preliminare 12 gennaio 2011 le parti hanno notificato diversi mezzi di prova, in particolare il convenuto ha chiesto l’allestimento di diverse perizie, la prima volta a definire la disponibilità ed il valore degli indici di sfruttamento ai mappali n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, la seconda volta a stabilire l’utile netto che egli avrebbe potuto conseguire se il contratto d’appalto relativo al mappale n. __________ RFD di __________ fosse stato portato a termine, la terza sul valore e sul suo onorario nell’ambito del progetto “P__________ __________” e la quarta sul valore e sul suo onorario relativi a diversi altri progetti di cui ai doc. E, 9, 32 e 33;\nche con ordinanza sulle prove 16 marzo 2011 il Pretore ha ammesso diverse prove che sono in seguito state esperite;\nche con ordinanza sulle prove 28 settembre 2011 il Pretore si è espresso sulle richieste di prova restanti, ammettendo la prima e la seconda perizia domandate dal convenuto, negano per contro l’assunzione della terza e quarta perizia volte a definire il valore dell’attività di progettazione della palazzina PPP (progetto “P__________ __________”) rispettivamente di altri progetti, ritenuta inverosimile l’applicazione della teoria della trasparenza alle pretese poste in compensazione dal convenuto;\nche con reclamo 10 ottobre 2011 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento in quanto il Pretore avrebbe accertato arbitrariamente i fatti e applicato erroneamente il diritto, argomentando che non tutte le pretese poste in compensazione si fonderebbero sulla teoria della trasparenza, bensì sul comportamento (culpa in contraendo) direttamente assunto da CO 1, ragione per cui andrebbe ammessa anche la terza perizia da lui richiesta per definire il valore e il suo onorario nell’ambito del progetto “P__________ __________”;\nche con osservazioni 8 novembre 2011 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma dell’ordinanza sulle prove 28 settembre 2011 con particolare riferimento alla perizia sugli onorari in merito al progetto “P__________ __________”;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 29 aprile 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche l’ordinanza sulle prove qui in esame (art. 154 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;"}