della domanda di causa espressa in franchi svizzeri, l’amministrazione delle prove risultava priva di utilità, la petizione non potendo essere accolta; che con reclamo 6 ottobre 2011 l’attrice si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento, argomentando che sino alla presentazione delle conclusioni scritte essa potrebbe modificare la domanda di causa e chiedere la condanna al pagamento in euro, e rimprovera quindi al Pretore di aver applicato in modo errato il diritto e di aver violato il principio dell’economia processuale; che il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;