{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2011-68_2011-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109622&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53ac89e71b28674471896d6663dfc7b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2011.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2011 13.2011.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro ordinanza sulle prove"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:58:42", "Checksum": "0a5e1e34d9b307a2bcadf5f0c2f8915a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2011 13.2011.68\nRegesto:\nReclamo contro ordinanza sulle prove\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.76 (azione creditoria) della Pretura di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4 febbraio 2010 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 6 ottobre 2011 di parte attrice contro l’ordinanza sulle prove 3 ottobre 2011 con cui il Pretore aggiunto ha respinto tutti i mezzi di prova offerti e citato le parti al dibattimento finale;\nritenuto\nin fatto e diritto: che con petizione 4 febbraio 2010 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 40'317.80 oltre interessi a titolo di mercede derivante da diversi contratti di fornitura di mobili, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________;\nche con risposta 28 maggio 2010 la convenuta si è opposta alla richiesta attorea, chiedendone la integrale reiezione;\nche in occasione dell’udienza preliminare 13 ottobre 2010 le parti hanno notificato diversi mezzi di prova, che hanno confermato su richiesta 12 settembre 2011 del Pretore aggiunto con lettere 13 rispettivamente 19 settembre 2011;\nche con ordinanza sulle prove 3 ottobre 2011 il Pretore aggiunto ha respinto tutti i mezzi di prova offerti e citato le parti al dibattimento finale, constatato che le fatture per la fornitura di mobili sono state emesse dall’attrice per complessivi € 27'924.78, mentre la domanda condannatoria è stata formulata in fr. 40’0317.80 al cambio euro/franchi svizzeri al giorno dell’inoltro della petizione e ritenuto che sia secondo il diritto civile italiano sia secondo quello svizzero la condanna al pagamento va invece richiesta nella moneta estera concordata e che anche l’eventuale pronuncia giurisdizionale deve avvenire in valuta estera, sicché nel caso concreto, dovendo restare nei limiti della domanda di causa espressa in franchi svizzeri, l’amministrazione delle prove risultava priva di utilità, la petizione non potendo essere accolta;\nche con reclamo 6 ottobre 2011 l’attrice si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento, argomentando che sino alla presentazione delle conclusioni scritte essa potrebbe modificare la domanda di causa e chiedere la condanna al pagamento in euro, e rimprovera quindi al Pretore di aver applicato in modo errato il diritto e di aver violato il principio dell’economia processuale;\nche il reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;\nche, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;\nche l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;\nche, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 4 febbraio 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);\nche l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;\nche, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);\nche ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;\nche l’ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;\nche nel caso in concreto la decisione di cui trattasi è quindi impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;\nche la sentenza impugnata è pervenuta alla legale di parte attrice il 4 ottobre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 6 ottobre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile;\nche, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), vale a dire allorquando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;\nche il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);\nche il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della ordinanze sulle prove e che pertanto nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;"}